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Statuto

Art. 1 – Denominazione.

Con il presente atto risulta costituita nel rispetto del codice civile e della legge 383/2000 l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Linux User Group Scandiano”, con sede in Scandiano (RE), via Fermi n°4. Eventuali spostamenti di sede nell’ambito del Comune non comportano modifica del presente statuto. Con delibera dell’assemblea ordinaria possono essere istituite sedi secondarie, amministrative, sezioni locali in tutto il territorio. L’Associazione apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità.

L’Associazione ha finalità di solidarietà sociale,ed ha come scopo la diffusione della conoscenza di Linux, del progetto GNU e della cultura del Software Libero ed Open Source in generale sia nei suoi aspetti scientifici e tecnologici, sia in quelli etici e filosofici sia in quelli organizzativi, legali e sociali; favorendo lo scambio di conoscenze nell’ambito del mondo scientifico e culturale e, in particolare, i contatti tra organismi, enti e persone.

Art. 3 – Attività.

Per realizzare il suo scopo sociale l’Associazione potrà:

  • Sviluppare e coordinare iniziative sul tema del software libero e dell’open source, o fornire supporto allo sviluppo ed alla coordinazione delle stesse;
  • Promuovere la diffusione e la conoscenza delle principali esperienze nel settore del Software Libero e/o Open Source;
  • Promuovere la diffusione del software libero attraverso attività di analisi, studio, progettazione e sviluppo, con particolare riferimento alla collaborazione con le iniziative in essere a livello nazionale ed internazionale;
  • Organizzare convegni, manifestazioni ed altre attività di divulgazione;
  • istituire o gestire corsi di formazione e/o aggiornamento culturale sul software libero ed open source;
  • Pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche multimediale, ed in qualunque modo, anche per via telematica;
  • Collaborare con, o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, associazione o movimento. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 – Soci.

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che accettano gli articoli del presente statuto, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’assemblea ordinaria. La quota associativa è intrasmissibile. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo Statuto. Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale. Tutti i soci persone fisiche maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea. Tutti i soci persone giuridiche hanno diritto di voto nella persona da loro ufficialmente designata quale rappresentante. Tutti i soci persone fisiche aventi diritti al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali. L’adesione alla Associazione ha carattere volontario. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di una domanda scritta da parte dell’interessato.Il Consiglio Direttivo in carica valuterà l’accettazione delle domande dei nuovi soci sulla base della condivisione dei fini dell’associazione.

I soci si dividono in:

Soci che versano la quota associativa e hanno diritto al voto nell’assemblea dei soci

  • Soci Ordinari sono i soci ammessi dal Consiglio Direttivo e in regola col tesseramento annuale.
  • Soci Sostenitori sono i soci che versano una quota minima stabilita dal consiglio direttivo a sostegno delle attività promosse dall’Associazione

Soci che non versano la quota associativa e non hanno diritto al voto nell’assemblea dei soci

  • Soci Allievi sono i soci anche minorenni partecipanti alle attività istituzionali dell’associazione.
  • Soci Onorari sono le persone che per la loro attività a favore dell’associazione ne favoriscono la valorizzazione e sono nominati dal Consiglio Direttivo

Art. 5 – Quota associativa.

La quota associativa annuale è stabilita dall’Assemblea dell’Associazione, deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al Tesoriere dell’Associazione. Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in Assemblea e nelle altre occasioni di voto. La quota associativa non è rivalutabile.

Art. 6 – Recesso/esclusione dei soci.

La qualità di socio si perde per:

  • Recesso
  • Morosità nel pagamento di una o più quote annuali
  • Persistente violazione degli obblighi imposti dallo statuto
  • Comportamento contrario agli scopi dell’Associazione.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, al verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte. In ogni caso, prima di provvedere all’esclusione, il Consiglio Direttivo fa pervenire al socio una comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni. Il socio può impugnare la propria esclusione domandando all’Assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione. L’Assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso della prima riunione successiva all’istanza del socio. La deliberazione sull’esclusione del socio è inserita di diritto nell’ordine del giorno dell’Assemblea.

Art. 7 – Organi.

Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vice Presidente;
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere;
  • I Consiglieri.

Art. 8 – Compiti della Assemblea dei soci.

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all’organizzazione ed alle attività dell’Associazione. In ogni caso l’Assemblea deve:

  • Approvare ogni anno entro il 31 Marzo il bilancio consuntivo e preventivo sottoposti dal Consiglio Direttivo;
  • Deliberare il valore della quota associativa annuale;
  • Nominare i membri del Consiglio Direttivo;
  • Approvare eventuali regolamenti interni;

Art. 9 – Riunioni, Modalità di deliberazione, Convocazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. L’Assemblea è convocata dal Presidente, da 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o da 1/10 dei soci dell’Associazione con comunicazione che indichi l’ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, mediante comunicazione a mezzo telefono, posta anche elettronica, fax o telegramma almeno otto giorni prima.

Art. 10 – Voto.

All’Assemblea possono intervenire tutti i soci e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.

Art. 11 – Presidenza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest’ultimo, da altra persona indicata dall’Assemblea.

Art. 12 – Validità.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. La distanza temporale tra le due convocazioni non può essere inferiore al tempo minimo previsto per legge. Per le votazioni riguardo le modifiche statutarie o lo scioglimento della associazione, la riunione è validamente costituita se sono presenti almeno 3 quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa al momento della votazione.

Art. 13 – Deliberazioni.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono assunte con votazione favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il pagamento della quota al momento della votazione. La deliberazione dello scioglimento dell’Associazione è assunta con votazione favorevole dei 3 quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa al momento della votazione. Salvo quanto previsto ai punti precedenti le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con maggioranza semplice dei presenti.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’organo di vigilanza sul rispetto delle regole dell’Associazione e deve:

  • Amministrare il patrimonio dell’Associazione;
  • Deliberare l’accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
  • Vigilare sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni dell’Associazione;
  • Deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell’Associazione;
  • Elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio consuntivo relativo all’anno solare precedente ed un bilancio preventivo per l’anno solare in corso accompagnati da un relazione sulla situazione dell’Associazione;
  • Sottoporre i bilanci alla votazione dell’Assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell’Associazione;
  • Adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 15 – Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da cinque a undici membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e i consiglieri dell’Associazione.

Art. 16 – Modalità d’elezione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dell’Associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a undici preferenze. Saranno dichiarati eletti nel Consiglio Direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanti la maggior anzianità d’iscrizione all’Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica. Il nuovo Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Per ogni carica i Consiglieri possono esprimere da una a tre preferenze e risulterà eletto il Consigliere con il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o di incompatibilità, sarà eletto il Consigliere successivo nella graduatoria, e cosìvia. In caso di parità sarà eletto il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell’ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti diverrà membro del Consiglio Direttivo quello che vanti la maggiore anzianità anagrafica. La durata del mandato del Consiglio Direttivo viene fissata in anni uno.

Art. 17 – Modalità di votazione, maggioranza qualificata.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno 2 dei membri del Consiglio Direttivo, con comunicazione che indichi l’ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione. L’eventuale seconda convocazione deve essere comunicata il giorno successivo a quello della riunione di prima convocazione non validamente costituita. La convocazione del Consiglio Direttivo è comunicata ai membri almeno 8 giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, con la maggioranza dei componenti I membri del Consiglio Direttivo votano secondo il criterio di un voto per testa. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

Art. 18 – Decadenza dei membri.

I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo. Il componente decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 19 – Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente ha unicamente poteri di: • Direzione dei lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; • Convocazione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea. Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si adegua e da esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente resta in carica per anni uno.

Art. 20 – Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d’assenza od impedimento e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico. Il Vice Presidente resta in carica per anni 1.

Art. 21 – Segretario.

Il Segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario dell’Associazione deve:

  • Inviare gli avvisi di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • Redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • Curare – unitamente al Tesoriere – l’aggiornamento del database dei soci e pubblicarlo nell’Albo dell’Associazione.

Art. 22 – Tesoriere.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere deve:

  • Custodire il patrimonio dell’Associazione;
  • Tenere il registro della contabilità;
  • Conservare gli eventuali documenti giustificativi;
  • Rendere il conto al Consiglio Direttivo;
  • Riferire annualmente all’Assemblea dei soci;
  • Verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
  • Provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
  • Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all’Assemblea;

Art. 23 – Costituzione del patrimonio.

Il patrimonio dell’Associazione è formato da:

  • Le quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci;
  • I proventi derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
  • Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari
  • Beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura, pervenuti all’Associazione da parte di soggetti pubblici o privati.

Art. 24 – Scioglimento.

In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio direttivo ha l’obbligo di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo, nonché il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’assemblea.

Art. 25 – Norme di chiusura.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di associazioni.

Art. 26 – Norme ulteriori.

  • Comma 1. E’ abrogato il Consiglio Direttivo citato nell’art. 7 del presente statuto.

Le funzioni i compiti e le attribuzioni del Consiglio Direttivo ex Art. 14 del presente statuto sono pertanto attribuite all’ Assemblea dei soci.

  • Comma 2. Ciascun socio non può ricoprire consecutivamente per più di due mandati consecutivi la medesima carica sociale; tuttavia in caso nessun altro socio sia disponibile a candidarsi alla medesima carica sociale il suddetto limite dei due mandati consecutivi è derogato.

Riferimenti Legislativi